ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. È costituita una Fondazione denominata “Stamina Foundation ONLUS”.
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata Stamina ONLUS.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. La sede della Fondazione è stabilita in Torino; il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie sia in Italia, sia all’estero.
5. Le attività della Fondazione si esplicano prevalentemente in ambito nazionale, senza che sia preclusa la possibilità di estenderle anche al di fuori di detto territorio, in ossequio alle legislazioni vigenti nei vari Paesi.
6. La durata della Fondazione è illimitata.
ARTICOLO 2 – Scopi e ambito di attività
1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione si prefigge, in particolare, di assicurare, a persone indigenti o non abbienti, la possibilità di accedere a cure di medicina rigenerativa anche tramite aiuto economico.
3. La Fondazione potrà svolgere attività di ricerca scientifica, biologica e medica nel campo della medicina rigenerativa.
4. La Fondazione può affidare attività di ricerca a università, enti di ricerca pubblici o privati.
5. La Fondazione intende diffondere la cultura della medicina rigenerativa.
6. La Fondazione intende promuovere iniziative, progetti, studi, ricerche nell’ambito della medicina rigenerativa.
ARTICOLO 3 – Patrimonio
La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:
1. dal fondo di dotazione composto: dalla dotazione iniziale in denaro, da altri beni mobili e immobili, conferiti dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate a patrimonio;
3. dalle elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a
incremento del patrimonio;
4. dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
5. da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati.
ARTICOLO 4 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano
espressamente destinate a patrimonio;
3. da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri
Enti Pubblici o da soggetti privati;
4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori;
5. dalle attività della Fondazione medesima;
6. dai proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
ARTICOLO 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può:
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o da essa comunque posseduti o detenuti;
3. stipulare contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2;
4. partecipare o concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti e Istituzioni, private o miste, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
5. promuovere e organizzare eventi culturali, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione.
6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.
7. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e gli scopi;
8. svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
ARTICOLO 6 – Membri della Fondazione
I membri della Fondazione sono:
1. Fondatori;
2. Sostenitori.
ARTICOLO 7 – Fondatori
1. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
ARTICOLO 8 – Sostenitori
1. Sono Sostenitori le persone, fisiche o giuridiche, le Istituzioni e gli Enti, pubblici o privati, anche aventi sede o residenza all’estero, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali alla Fondazione.
2. I Sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio di Amministrazione
3. Per essere ammesso quale Sostenitore, l’interessato deve inoltrare apposita domanda al Presidente della Fondazione, che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. La delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto ed è comunicata al richiedente entro un mese, nella forma ritenuta più idonea dal Consiglio stesso.
ARTICOLO 9 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1. il Presidente;
2. i Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Segretario;
5. il Comitato Scientifico;
6. il Comitato Promotore;
7. il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 10 – Presidente della Fondazione
1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dei propri componenti.
2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
4. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente è consentita in via di urgenza l’adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto, da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
ARTICOLO 11 – Vice Presidenti
1. I Vice Presidente sono in numero di due.
2. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
3. Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni ai Vice Presidente, determinandone i limiti.
ARTICOLO 12 – Consiglio di Amministrazione. Componenti. Nomina del
Presidente.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri.
2. Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono i Fondatori, il Presidente, i Vice Presidente, il Presidente del Comitato Scientifico e il Presidente del Comitato Promotore.
3. Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione verranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione e dureranno in carica per il periodo di tempo stabilito all’atto della loro nomina ovvero fino a revoca o dimissioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed i Vice Presidente della Fondazione nell’ambito dei propri componenti.
ARTICOLO 13 – Consiglio di Amministrazione. Poteri.
1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare il Consiglio:
a) Il Consiglio di Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
b) delibera sulle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione;
c) redige il bilancio d’esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
d) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
e) delibera sulle erogazioni, nel rispetto di quanto stabilito nell’atto costitutivo e nel presente statuto;
f) nomina eventualmente il Segretario ;
g) definisce l’organigramma, assume il personale dipendente, ne determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione;
h) delibera l’acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con eventuali relative facoltà ipotecarie;
i) designa i rappresentanti negli organi delle eventuali società partecipate;
j) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
k) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
l) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri e la durata;
m) individua i settori rilevanti e determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per periodi di tempo di durata triennale;
n) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
o) delibera l’eventuale istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata, nonché l’acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
p) delibera su compensi e rimborsi spese per i membri degli organi della Fondazione.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Vice Presidente, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate all’atto dell’attribuzione delle deleghe stesse.
ARTICOLO 14 – Consiglio di Amministrazione. Adunanze e deliberazioni.
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oltreché su richiesta di almeno tre suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente
3. E’ ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e al Segretario; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno 24 ore prima.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica del Consiglio.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti 7 non computandosi fra questi ultimi le astensioni 7 a eccezione delle deliberazioni relative alle proposte di modificazione del presente statuto e dello scioglimento , che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio.
7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.
9. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
ARTICOLO 15 – Segretario
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario determinandone i poteri e l’eventuale indennità.
2. Il Segretario collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi.
3. Il Segretario partecipa ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e ne redige i verbali.
ARTICOLO 16 – Comitato Scientifico
1. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico.
3. Il Comitato Scientifico ha il compito di selezionare le richieste di finanziamento provenienti dai soggetti destinatari delle attività della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico può fornire pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sugli aspetti scientifici dell’attività della Fondazione.
5. Il Comitato Scientifico potrà articolarsi ulteriormente in un Comitato Medico ed in un Comitato Biologico, ciascuno con un proprio Presidente, determinando le competenze delle due articolazioni, le quali costituiscono – in ogni caso – parte integrante del Comitato Scientifico.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.
7. Il Comitato Scientifico risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.
ARTICOLO 17 – Comitato Promotore
1. Il Comitato Promotore ha il compito di promuovere e ricercare fonti di finanziamento per la Fondazione e di promuovere tutti gli scopi della Fondazione.
2. Compongono il Comitato Promotore tutti i Sostenitori della Fondazione, che eleggono al loro interno un Presidente.
3. Il Presidente del Comitato Promotore convoca il Comitato stesso almeno due volte all’anno. La convocazione viene inoltrata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
4. Il Comitato Promotore in prima convocazione è validamente costituito con l’intervento di almeno metà dei Sostenitori; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
ARTICOLO 18 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sull’attività della Fondazione.
2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.
3. I Revisori nominati durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
4. I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un Revisore effettivo, in ragione del supplente più anziano.
5. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.
6. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed i relativi libri; danno parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.
ARTICOLO 19 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
2. Entro il 30 (trenta) di novembre di ciascun anno il Consiglio di
Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione
dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo
di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio
devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione
sull’andamento della Amministrazione sociale e dalla relazione del Collegio
dei Revisori.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
ARTICOLO 20 – Avanzi di Gestione.
1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 3 e salvi gli obblighi di legge.
ARTICOLO 21 – Esclusione e recesso
1. Il Sostenitore che intende recedere deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide all’unanimità l’esclusione di un Sostenitore per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
a. morosità;
b. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
d. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
ARTICOLO 22 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre associazioni o enti collettivi perseguenti il medesimo fine ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 23 – Riconoscimento e rinvio
Il Presidente richiederà il riconoscimento della Fondazione ex Articolo1 D.P.R.
361 del 2000.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.
ARTICOLO 24 – Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.